Qualibroker-Swiss Risk & Care offre una consulenza globale in materia di previdenza professionale e una visione completa di tutte le prestazioni sociali, professionali e private.
Che siate un'azienda locale o multinazionale, un'istituzione previdenziale o una fondazione, il nostro obiettivo è garantirvi di prendere le decisioni giuste, al momento giusto e con totale libertà.
I costi legati alla previdenza rappresentano una voce importante nel budget di un'azienda. È quindi essenziale essere ben accompagnati e consigliati. I nostri esperti sono a vostra disposizione per definire con voi la migliore soluzione in materia di previdenza professionale.
La previdenza professionale (o 2° pilastro) è stipulata dal datore di lavoro per i suoi dipendenti. È regolata dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Per affrontare la crescente complessità della regolamentazione in materia di previdenza professionale, i nostri esperti sono costantemente aggiornati sul mercato e sulla normativa per accompagnarvi e consigliarvi su tutti questi aspetti.
Un team di consulenti multilingue con una linea diretta per rispondere a tutte le domande (riscatti, pensionamento, uscita dall’azienda, ecc.)
I nostri reparti Payroll e Gestione delle assenze collaborano in stretta sinergia con il reparto LPP all’interno di Qualibroker-Swiss Risk & Care.Per una gestione fluida e integrata.
Beneficiate di una consulenza professionale su tutte le tematiche legate alle assicurazioni sociali e alla previdenza. Coltiviamo un rapporto di vicinanza con i nostri clienti e siamo sempre attenti alle loro esigenze. La nostra indipendenza vi garantisce l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi.
Il sistema pensionistico svizzero si basa su tre pilastri.
Il 1° pilastro è la previdenza statale. Comprende l’AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti), l’AI (Assicurazione per l’invalidità) e le prestazioni complementari. L’AVS è finanziata secondo il principio della ripartizione.
Il 2° pilastro è la previdenza professionale, che comprende la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria. Copre i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso. Si tratta di un sistema a capitalizzazione: ogni assicurato contribuisce secondo il piano stabilito dai partner sociali (gestione paritetica tra datore di lavoro e dipendenti). Il datore di lavoro è tenuto a versare almeno un contributo pari a quello del dipendente.
Il 3° pilastro è la previdenza individuale. Si suddivide in:
Pilastro 3a, o previdenza vincolata, con vantaggi fiscali;
Pilastro 3b, o previdenza libera, più flessibile ma senza agevolazioni fiscali specifiche.
Tutti i lavoratori dipendenti di età superiore ai 17 anni che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 22’050* devono contribuire al 2° pilastro per la copertura dei rischi di decesso e invalidità.
Tutti i lavoratori dipendenti di età superiore ai 24 anni che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 22’050* devono anche contribuire per la costituzione della rendita di vecchiaia, accumulando un capitale pensionistico.
I lavoratori indipendenti possono scegliere di aderire volontariamente al 2° pilastro, ma devono finanziarlo interamente a proprie spese.
Il 2° pilastro completa il 1° pilastro; l’obiettivo (non garantito) è di raggiungere, al momento del pensionamento, una rendita pari al 60% dell’ultimo salario percepito.
Un lavoratore dipendente residente nell’Unione Europea e impiegato in Svizzera è soggetto alla previdenza professionale (2° pilastro) alle stesse condizioni di un residente svizzero. Al momento del pensionamento, percepirà la rendita nelle stesse modalità.
Tuttavia, il frontaliero che cessa ogni attività in Svizzera può richiedere il versamento in contanti della parte sovraobbligatoria del 2° pilastro.La parte obbligatoria (nota anche come minimo legale LPP) deve invece essere trasferita a un istituto di libero passaggio e potrà essere riscattata al momento del pensionamento.
Il capitale di vecchiaia è composto da:
La somma dei contributi di risparmio versati dal lavoratore
La somma dei contributi di risparmio versati dal datore di lavoro (o dai datori di lavoro)
Gli interessi maturati
Le prestazioni di libero passaggio trasferite dall’assicurato
Gli eventuali riscatti volontari effettuati dall’assicurato e gli interessi corrispondenti
Il certificato di previdenza che ricevete ogni anno dalla vostra cassa pensione riporta tutte queste informazioni, compresa la proiezione del capitale di vecchiaia al momento del pensionamento.
Nel regime obbligatorio, le prestazioni di vecchiaia sono versate sotto forma di rendita, ma l’assicurato può comunque richiedere il versamento in capitale fino al 25% dell’avere di vecchiaia.
Nel regime sovraobbligatorio, l’assicurato può ritirare l’intero capitale, se il regolamento della cassa pensione lo consente.
Se avete dei dubbi, è consigliabile consultare la vostra cassa pensione o il vostro broker. La scelta tra rendita e capitale dipende dalla situazione personale e familiare.
Se siete sposati, il versamento in capitale è possibile solo con il consenso scritto del coniuge.
Rendita, capitale o una combinazione dei due… è una decisione da valutare con attenzione prima del pensionamento.
In caso di cambio di datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio (cioè l’avere previdenziale accumulato) deve essere trasferita integralmente alla cassa pensione del nuovo datore di lavoro.
Questa procedura non è automatica: è compito dell’assicurato occuparsene.Di norma, la vecchia cassa pensione vi contatterà per chiedervi i dati della nuova istituzione.
In assenza di risposta, i fondi verranno trasferiti d’ufficio all’Istituzione supplente LPP, dove rimarranno depositati fino a quando non verranno reintegrati in una nuova cassa o riscattati nei limiti previsti.
In caso di disoccupazione, si raccomanda di trasferire il proprio avere di previdenza su un conto di libero passaggio oppure su una polizza di libero passaggio.
È consigliabile consultare il proprio assicuratore o broker per identificare la soluzione più adatta alla propria situazione personale.
Indipendentemente dal regime matrimoniale, ciascun coniuge ha diritto alla metà dell’avere di previdenza dell’altro coniuge, accumulato durante la durata del matrimonio.
Gli ex coniugi possono rinunciare al diritto di condivisione, ma sarà il giudice a stabilire se le condizioni per tale rinuncia sono soddisfatte oppure no.
È fondamentale consultare il regolamento della propria cassa pensione, poiché le prestazioni variano da un’istituzione all’altra. Non esitate quindi a contattarla per chiarimenti.
Se il decesso avviene prima del pensionamento:Il coniuge superstite (in caso di matrimonio o unione registrata) ha diritto a una rendita se:
ha almeno un figlio a carico, oppure
ha più di 45 anni ed è stato sposato da almeno 5 anni.
I figli minorenni o fino a 25 anni se ancora in formazione hanno diritto a una rendita per orfani.
Se il decesso avviene dopo il pensionamento:Il coniuge superstite riceverà una rendita pari al 60% di quella percepita dal defunto.La rendita per orfani ammonta al 20% della rendita del defunto.
Queste rendite cessano in caso di:
decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite,
raggiungimento dei 18 anni del figlio (o 25 anni se ancora in formazione).
Se avete interrotto la vostra attività lavorativa per un certo periodo o se arrivate dall’estero, potreste avere lacune nella previdenza professionale, ovvero anni di contribuzione mancanti.In questi casi, è possibile riscattare tali anni, aumentando così il vostro avere di vecchiaia e beneficiando al contempo di una deduzione fiscale.
Per conoscere l’importo massimo che potete versare e la procedura da seguire, vi consigliamo di contattare la vostra cassa pensione.
Se siete residenti in Svizzera da meno di 5 anni oppure frontalieri, avete limitazioni nei riscatti. Anche in questo caso, è la cassa pensione a fornire le informazioni dettagliate in base alla vostra situazione.
Gli assicurati possono utilizzare il proprio 2° pilastro per l’acquisto di un’abitazione, a condizione che si tratti della loro residenza principale. È inoltre possibile acquisire una quota di proprietà di un’abitazione o rimborsare un mutuo ipotecario.
L’importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20'000, e può essere effettuato una volta ogni 5 anni, fino a 3 anni prima del pensionamento.
L’importo massimo dipende dall’età dell’assicurato:
Fino ai 50 anni: è possibile prelevare l’intero avere previdenziale disponibile.
Dopo i 50 anni: si può prelevare il maggiore tra:
l’avere acquisito a 50 anni (e fino a 3 anni prima del pensionamento), oppure
la metà del capitale disponibile al momento della richiesta.
Attenzione: l'utilizzo del 2° pilastro per l'acquisto di un'abitazione ha un impatto sulla futura rendita di vecchiaia. È consigliabile chiedere una consulenza alla propria cassa pensione o al proprio consulente previdenziale prima di procedere.
Il tasso d’interesse applicato alla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia è stabilito ogni anno dal Consiglio federale.
Il tasso d’interesse sulla parte sovraobbligatoria è invece deciso da ciascuna cassa pensione, in base alla sua performance finanziaria.
Nel regime obbligatorio LPP, non si versano contributi sull’intero salario, ma solo sulla parte compresa tra determinati limiti.I primi CHF 25’725 del salario annuo non sono assicurati: si tratta della deduzione di coordinamento.
Il salario coordinato è quindi la differenza tra il salario annuo (con un massimo di CHF 88’200) e la deduzione di coordinamento.
Esempio:Per un salario annuo di CHF 80’000, il salario coordinato è:CHF 80’000 – CHF 25’725 = CHF 54’275È su questo importo che vengono calcolati i contributi della previdenza professionale.
Il salario coordinato deve rispettare dei limiti:
Minimo: CHF 3’675
Massimo: CHF 62’475
(*Dati LPP 2023)
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